Procedure di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile: facciamo un po’ di chiarezza.
Ricevo da molte persone richieste di chiarimenti sulle nuove procedure innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per separarsi, divorziare e modificare le condizioni della separazioni o del divorzio, per cui ritengo necessario fare un po’ di chiarezza, soprattutto su quanto i media omettono di specificare, quando annunciano la notizia che oggi è possibile “separarsi o divorziare in Comune”.
L’art. 12 della Legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, ma non tutte le coppie possono avvalersi di tale possibilità.
Non possono rivolgersi al Comune le coppie che abbiano figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.
Inoltre, non possono separarsi in Comune le coppie che intendano effettuare trasferimenti patrimoniali, come, per esempio, l’assegnazione della casa, trasferimenti immobiliari, divisione conti correnti, depositi titoli, e così via.
E’ possibile, invece, avvalersi della nuova procedura dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile quando le parti intendano prevedere il versamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge a favore dell’altro.
Per promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune del luogo in cui è stato iscritto l’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio), oppure dove è stato trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario e/o culti ammessi o celebrato all’estero o, infine, il Comune di residenza di uno dei coniugi.
E’ possibile presentare la domanda compilando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà scaricabile dal sito del Comune di competenza, allegando il proprio documento d’identità; successivamente, viene fissato un appuntamento per la sottoscrizione dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stati Civile.
In ogni caso, qualora intendiate avvalervi della procedura sopra descritta e ne abbiate i presupposti, vi suggerisco di contattare il Comune competente al fine di ottenere informazioni su quanto quel Comune nello specifico richiede e/o al fine di conoscere quali siano le tempistiche dell’Ente.
Affronterò con altro articolo la tematica relativa alla possibilità di utilizzare la procedura di negoziazione assistita per separarsi, divorziare e/o modificare le condizioni di separazione o divorzio, spiegandovi le differenze sostanziali rispetto alle “tradizionali” procedure.